Il capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, ha inviato ai Prefetti della Repubblica Italiana una nuova circolare con la quale sono state fornite alcune indicazioni sui profili attuativi del DPCM 24 ottobre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Nello specifico, riguardo agli sport di contatto, si chiarisce che anche gli allenamenti individuali di sport da contatto all’aperto sono vietati.
Da uno stralcio della circolare:
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“Diversamente dal precedente D.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici. Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.
La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite “a porte chiuse”, se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all’aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà i proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.
Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all’aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.
Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente D.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale“.
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Le disposizioni del provvedimento trovano applicazione dalla data del 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Link alla Circolare N. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ. Gabinetto Ministero dell’Interno